IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1998, emanato d'intesa con il Ministro della difesa, concernente disciplina del trasporto aereo di Stato, di Governo e per il soccorso di ammalati e traumatizzati gravi e per ragioni umanitarie; Vista la direttiva 21 novembre 2000 concernente «Disciplina del trasporto aereo di Stato e per ragioni umanitarie"»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 2001 « Del trattamento degli ex Presidenti della Repubblica»"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002 recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l'accordo stipulato, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della difesa in data 5 maggio 2006 per disciplinare le modalita' di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1998; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 luglio 2007; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente « Disciplina del trasporto aereo di Stato»"; Viste le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 novembre 2007 e 28 gennaio 2008 concernenti « Nuova disciplina del trasporto aereo di Stato. Direttiva sulla presenza a bordo di personale estraneo alla delegazione ma accreditato al seguito della stessa»"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2008, emanato ai sensi dell'art. 746, quarto comma, del codice della navigazione; Ritenuta la necessita' di assicurare, mediante il trasporto aereo, il supporto necessario all'espletamento delle piu' elevate funzioni di Stato, di Governo, la salvaguardia della vita umana ed il soccorso dei cittadini, la tutela della sicurezza e la cura di rilevanti interessi pubblici in campo nazionale ed internazionale e di dovere, a tal fine, procedere all'adeguamento delle finalita' e dei criteri di effettuazione del trasporto aereo di Stato onde conseguire il piu' alto livello di efficienza nell'impiego delle strutture e degli aeromobili ad esso dedicati; Su proposta del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato; E m a n a la seguente direttiva: Art. 1. Trasporto aereo di Stato 1. Il trasporto aereo di Stato corrisponde alla finalita' di conferire certezza nei tempi e celerita' nei trasferimenti delle Autorita' di cui al comma 3 per consentire alle stesse di attendere piu' efficacemente e compiutamente allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, ovvero ad assicurare loro un adeguato livello di tutela o il trattamento protocollare connesso al rango rivestito. 2. Il trasporto aereo di Stato ha, inoltre, lo scopo di assicurare il trasporto sanitario di urgenza, di sicurezza e le altre forme di intervento ai sensi degli articoli 2, 3 e 4. 3. Il trasporto aereo di Stato e' disposto, per le finalita' di cui al comma 1, in favore delle seguenti Autorita': a) Presidente della Repubblica; b) Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati; c) Presidente del Consiglio dei Ministri; d) Presidente della Corte costituzionale; e) ex Presidenti della Repubblica. 4. Fermi restando i criteri generali di cui all'art. 6, puo' essere disposto il trasporto aereo di Stato per i Ministri e per le delegazioni ufficiali degli Organi costituzionali, ove ricorrano entrambe le condizioni di seguito indicate: a) sussistono comprovate ed inderogabili esigenze di trasferimento connesse all'efficace esercizio delle funzioni istituzionali; b) non sono disponibili voli di linea ne' altre modalita' di trasporto compatibili con l'efficace svolgimento di dette funzioni. 5. La disposizione di cui al comma 4 puo' trovare applicazione ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato solo in casi eccezionali.