IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista   la   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Visto   l'art.   8  del  decreto-legge  23 ottobre  1996,  n.  543,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303, recante
l'ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo
1998,  emanato  d'intesa  con  il  Ministro della difesa, concernente
disciplina del trasporto aereo di Stato, di Governo e per il soccorso
di ammalati e traumatizzati gravi e per ragioni umanitarie;
  Vista  la  direttiva  21 novembre  2000 concernente «Disciplina del
trasporto aereo di Stato e per ragioni umanitarie"»;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
25 settembre  2001  «  Del  trattamento  degli  ex  Presidenti  della
Repubblica»";
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 luglio  2002  recante l'ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto  l'accordo  stipulato,  ai  sensi  dell'art.  15  della legge
7 agosto  1990, n. 241, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dal  Ministero della difesa in data 5 maggio 2006 per disciplinare le
modalita'  di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 17 marzo 1998;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 luglio 2007;
  Vista  la  direttiva  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in
data  21 settembre  2007 concernente « Disciplina del trasporto aereo
di Stato»";
  Viste  le  direttive  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in
data   20 novembre   2007  e  28 gennaio  2008  concernenti  «  Nuova
disciplina  del  trasporto aereo di Stato. Direttiva sulla presenza a
bordo  di  personale  estraneo  alla  delegazione  ma  accreditato al
seguito della stessa»";
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
23 gennaio  2008,  emanato  ai sensi dell'art. 746, quarto comma, del
codice della navigazione;
  Ritenuta  la necessita' di assicurare, mediante il trasporto aereo,
il  supporto  necessario all'espletamento delle piu' elevate funzioni
di Stato, di Governo, la salvaguardia della vita umana ed il soccorso
dei  cittadini,  la  tutela  della  sicurezza  e la cura di rilevanti
interessi  pubblici in campo nazionale ed internazionale e di dovere,
a  tal  fine, procedere all'adeguamento delle finalita' e dei criteri
di effettuazione del trasporto aereo di Stato onde conseguire il piu'
alto  livello  di  efficienza  nell'impiego  delle  strutture e degli
aeromobili ad esso dedicati;
  Su  proposta  del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri delegato;

                  E m a n a la seguente direttiva:

                               Art. 1.

                      Trasporto aereo di Stato

  1.  Il  trasporto  aereo  di  Stato  corrisponde  alla finalita' di
conferire  certezza  nei  tempi  e  celerita' nei trasferimenti delle
Autorita'  di  cui al comma 3 per consentire alle stesse di attendere
piu'  efficacemente  e  compiutamente  allo  svolgimento  dei  propri
compiti  istituzionali, ovvero ad assicurare loro un adeguato livello
di tutela o il trattamento protocollare connesso al rango rivestito.
  2.  Il trasporto aereo di Stato ha, inoltre, lo scopo di assicurare
il  trasporto  sanitario di urgenza, di sicurezza e le altre forme di
intervento ai sensi degli articoli 2, 3 e 4.
  3. Il trasporto aereo di Stato e' disposto, per le finalita' di cui
al comma 1, in favore delle seguenti Autorita':
    a) Presidente della Repubblica;
    b)  Presidenti  del  Senato  della  Repubblica e della Camera dei
Deputati;
    c) Presidente del Consiglio dei Ministri;
    d) Presidente della Corte costituzionale;
    e) ex Presidenti della Repubblica.
  4. Fermi restando i criteri generali di cui all'art. 6, puo' essere
disposto  il  trasporto  aereo  di  Stato  per  i  Ministri  e per le
delegazioni  ufficiali  degli  Organi  costituzionali,  ove ricorrano
entrambe le condizioni di seguito indicate:
    a)    sussistono   comprovate   ed   inderogabili   esigenze   di
trasferimento   connesse   all'efficace   esercizio   delle  funzioni
istituzionali;
    b)  non  sono  disponibili  voli  di linea ne' altre modalita' di
trasporto compatibili con l'efficace svolgimento di dette funzioni.
  5.  La  disposizione di cui al comma 4 puo' trovare applicazione ai
Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato solo in casi eccezionali.